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NEWS IMMOBILIARI

La Certificazione Energetica per gli Affitti
 
Dal primo luglio 2010 la certificazione energetica degli edifici diventa obbligatoria anche per la stipula o il rinnovo di contratti di locazione o affitto. L’Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.), redatto in conformità alla normativa vigente, deve essere consegnata dal proprietario al conduttore, in copia dichiarata conforme all’originale, alla firma del contratto. In materia di certificazione energetica alcune Regioni, tra cui la Regione Lombardia, hanno introdotto una normativa specifica in materia, che si sovrappone a quella nazionale. Le norme della Regione Lombardia prevedono già da un anno, e precisamente dal primo luglio 2009, l'obbligo di allegare materialmente l'Attestato di Certificazione Energetica agli atti di compravendita (o trasferimento della proprietà a titolo oneroso) di fabbricati di qualsiasi genere, con le sole eccezioni espressamente previste dalla normativa vigente; l'attestato deve pertanto essere consegnato dal venditore al notaio prima della stipula dell'atto. Le norme nazionali, invece, non prevedono più l'obbligo di allegazione agli atti, abrogato dal 25 giugno 2008. Nelle Regioni che non hanno dettato alcuna disciplina speciale, dunque, l'attestato deve soltanto essere consegnato alla parte acquirente. L’allegazione dell'Attestato di Certificazione Energetica è dunque ormai entrato nella prassi della compravendita immobiliare. Moltissimi fabbricati, però, ne sono ancora privi, perché non sono stati recentemente oggetto di compravendita. Ora, però, se verranno concessi in affitto dovranno essere dotati della certificazione che attesta il consumo energetico dell’edificio per il riscaldamento (o il condizionamento), e attribuisce una classe di appartenenza, dalla classe A, la più virtuosa, che consuma meno energia, alla classe G, che presenta un consumo più elevato (è lo stesso sistema che siamo abituati a usare per gli elettrodomestici). In questo modo il conduttore potrà sapere quanto dovrà spendere ogni anno per il riscaldamento. Certo, conoscere questi dati al momento della firma del contratto non servirà molto, quindi è consigliabile chiedere informazioni già nella fase delle trattative, per indirizzarsi su immobili che, a parità di canone di locazione, consentano di spendere meno nel riscaldamento. Dobbiamo ricordare, peraltro, che quasi tutti gli edifici di vecchia costruzione vengono classificati in classe G, quindi un confronto risulta difficile. Ricordiamo che l'Attestato di Certificazione Energetica deve essere rilasciato da un soggetto certificatore estraneo alla proprietà, alla progettazione e alla realizzazione dell'edificio e iscritto nell'apposito elenco tenuto presso l’organismo regionale di accreditamento (www.cened.it), secondo il modello approvato dalla Regione, e deve essere vidimato dal Comune competente (è sufficiente il timbro del protocollo o dell'ufficio tecnico). In ogni caso, il mancato rispetto dell'obbligo di consegnare l'Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.) alla firma del contratto di affitto o locazione di un fabbricato può costare molto caro: è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di 2.500 euro a un massimo di 10.000 euro (art. 25 comma 17 sexies della legge regionale 24/2006, introdotto dall'art. 1 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10).

     
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